Pag. 11


RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Per quanto concerne gli effetti finanziari, occorre precisare che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul piano della spesa assistenziale, in quanto, ai fini del conseguimento della cittadinanza da parte dello straniero o del minore figlio dello straniero è richiesto - a seconda dei casi al diretto interessato o al genitore - il possesso dei requisiti di legale soggiorno e reddituali necessari per il conseguimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolo analogo alla carta di soggiorno che, ai sensi dell'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, già conferisce allo straniero il pieno godimento dei diritti sociali.
        Sul piano della spesa previdenziale, deve invece tenersi conto degli oneri derivanti dalla maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        La maggiorazione pensionistica prevista dalla citata legge n. 289 del 2002 è concessa ai pensionati residenti all'estero in possesso del requisito della cittadinanza italiana.
        Pertanto, gli ampliamenti delle possibilità di acquisizione della cittadinanza previsti dal provvedimento possono determinare maggiori oneri in conseguenza del seguente evento: un soggetto straniero in possesso dei requisiti anagrafici richiesti (età di almeno settanta anni, ridotta di un anno per ogni cinque anni di contribuzione in Italia), nonché di requisiti reddituali fissati dalla legge, avente diritto a un trattamento pensionistico in Italia che, una volta conseguita la cittadinanza italiana, torna a risiedere nel paese di origine (o in altro Stato estero), acquistando così il diritto alla maggiorazione.
        Questo fenomeno può riguardare coloro, tra i 556.000 stranieri attualmente titolari di carta di soggiorno, in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali di legge, che hanno diritto a una pensione e che, in quanto legalmente soggiornanti da non meno di cinque anni, potrebbero acquisire immediatamente la cittadinanza e trasferirsi all'estero, maturando così il diritto alla maggiorazione.

Calcolo degli oneri.

        Data una maggiorazione pensionistica annua che - tenendo conto del fatto che l'articolo 38 della legge n. 289 del 2002 fissa il principio del «reddito equivalente», nei diversi Paesi, all'importo di 516 euro mensili - si ipotizza mediamente pari a circa 1.600 euro pro capite, e nell'ipotesi di un numero di beneficiari pari a circa 120 unità, ne consegue un onere stimato in circa 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006 non si prevedono oneri, anche in considerazione dei tempi necessari per le pratiche amministrative connesse al riconoscimento della cittadinanza.

 

Pag. 12


        Si prevede un impatto limitato sulla spesa per maggiorazioni pensionistiche recato dalle nuove disposizioni sulla cittadinanza, in considerazione dei requisiti anagrafici e reddituali richiesti, nonché della condizione dell'acquisizione della residenza in un Paese estero.
        I predetti oneri, decorrenti dall'anno 2007, sono ipotizzati costanti nel tempo, ritenendo che, negli anni successivi, i nuovi ingressi siano compensati dalle eliminazioni (dovute sia ai decessi sia all'eventuale rientro in Italia dei pensionati). Inoltre, negli anni successivi al 2007, si dovrebbe rilevare una riduzione dei nuovi benefìci concessi, conseguente alle disposizioni più restrittive sulla concessione della cittadinanza al coniuge, previste dall'articolo 3 del provvedimento.

 
(importi in migliaia di euro)
2006
-
2007
-200
2008
-200
2009
-200
2010
-200
2011
-200
2012
-200
2013
-200
2014
-200
2015
-200
 

Pag. 13